LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
(*) NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che
l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che
l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.»
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.
Titolo II.
Rapporti etico-sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
Titolo III.
Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità;
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Titolo IV.
Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Note:
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di
cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini. (*)
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto,
in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge."
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA.
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il
Parlamento
Sezione I. Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito
dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1,
ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale
ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina costituzionale anteriore."
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima
sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n.
2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta
dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A
ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2
del 1963 così disponeva: "Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette. La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti
resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1,
si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni
di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle
e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale
23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale
ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa
legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina costituzionale anteriore."
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti
nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
per legge e soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito
dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni,
il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non
può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.»
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato
o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;
né può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile.»
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita
dalla legge.
Sezione
II. La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art.74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art.
75
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art.
76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art.
77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art.
78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo
originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.»
Art.
80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
Art.
81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
Titolo
II. Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti
civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è
stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre
1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III. Il Governo
Sezione
I. Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito
dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1.
Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono
posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione
II. La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione
III. Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi
ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
Titolo
IV. La magistratura
Sezione
I. Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione
II. Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati
introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti
nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso
alla data della sua entrata in vigore.»
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
NormalSegreteria
Titolo
V. Le Regioni, le Province, i Comuni
Art.
114
La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma
è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*)
L'art. 114 è stato
sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La
Repubblica si riparte in
Regioni, Provincie e Comuni.»
Art.
115
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato
abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le
Regioni sono costituite in
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati
nella Costituzione.»
Art.
116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato
sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Alla
Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
Si
riporta di seguito l'art. 10,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3:
«1.
Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già
attribuite.»
Art.
117
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento
europeo;
g)
ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l)
giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali
sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città
metropolitane;
q)
dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta
allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in
ogni
altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato
sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La
Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni:
ordinamento
degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni
comunali;
polizia
locale urbana e rurale;
fiere
e mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istruzione
artigiana e professionale
e assistenza scolastica;
musei
e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo
ed industria alberghiera;
tranvie
e linee automobilistiche di
interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione
e porti lacuali;
acque
minerali e termali;
cave
e torbiere;
caccia;
pesca
nelle acque interne;
agricoltura
e foreste;
artigianato;
altre
materie indicate da leggi
costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.»
Si
riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3:
«1.
Sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2.
Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in
sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Art.
118
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La
legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato
sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Spettano
alla Regione le
funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo
Stato può con legge
delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La
Regione esercita normalmente le
sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»
Art.
119
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui
ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato
sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le
Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi
propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle
Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per
provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato
assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e
patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica.»
Si
riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3:
«1.
Sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2.
Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in
sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Art.
120
La Regione non può istituire
dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,
né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a
organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e
del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato
sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«La
Regione non può
istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non
può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non
può limitare il diritto
dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Art.
121
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato
modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Sono
organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le
potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione
e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può
fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali,
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Art.
122
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto
a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e
revoca i componenti della Giunta. (*)
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato
sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il
sistema d'elezione, il
numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno
può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il
Consiglio elegge nel suo seno un
presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I
consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.»
Si
riporta di seguito l'art. 5,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1:
«1.
Fino alla data di entrata
in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali
ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale,
l'elezione del Presidente della Giunta regionale è
contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria
vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati
alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il
candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del
Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere,
nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2.
Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a)
entro dieci giorni dalla
proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e
può
successivamente revocarli;
b)
nel caso in cui il Consiglio
regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,
presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre
mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»
Art.
123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non
è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina
il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato
sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Ogni
Regione ha uno statuto
il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo
statuto è deliberato dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed
è
approvato con legge della Repubblica.»
In
seguito, l'art. 7 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.
Art.
124
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato
abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Un
commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.»
Art.
125
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è
stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il
controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella
Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Art.
126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti
per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato
sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Il
Consiglio regionale può
essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di
sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può
essere sciolto quando,
per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Può
essere altresì
sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo
scioglimento è disposto
con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col
decreto di scioglimento è
nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio.»
Si
riporta di seguito l'art. 11,
recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3:
«1.
Sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2.
Quando un progetto di legge
riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in
sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.»
Art.
127
Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato
sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Ogni
legge approvata dal
Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il
caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione.
La
legge è promulgata nei
dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima
di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non
sono subordinate ai termini indicati.
Il
Governo della Repubblica, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o
con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove
il Consiglio regionale la
approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti
alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
chi sia la competenza.»
Art.
128
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato
abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le
Provincie e i Comuni sono
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
Art.
129
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato
abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Le
Provincie e i Comuni sono
anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le
circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.»
Art.
130
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato
abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Un
organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita,
anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli
atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In
casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.»
Art.
131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato
modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha
disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante.
Art.
132
Si può, con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si
può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato
modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Il
testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Si
può, con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si
può, con referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Art.
133
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO
VI. GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione
I. La Corte Costituzionale.
Art.
134.
La Corte
costituzionale giudica:
sulle
controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art.
135.
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I
giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I
giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla
scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio
delle funzioni.
La
Corte elegge tra
i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio
di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei
giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art.
136.
Quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art.
137.
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici
della
Corte.
Con
legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro
le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione
II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art.
138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non
è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art.
139.
La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se
alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei
ministri o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni
compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella
seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione
non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori,
con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori
si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé stante,
con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell'articolo 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
Tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si
provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la
Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*)
L'art. 7 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma
della VII disposizione transitoria e finale che così
recitava:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima
composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale
rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per
ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale
da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni
dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI
Fino
a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui
all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo
di sentire le popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*)
Il termine di cui alla XI
disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31
dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
XII
E'
vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In
deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII
I
membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro
consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I
beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*)
La legge costituzionale 23
ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della
XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono
i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).
XIV
I
titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima
del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine
mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
XV
Con
l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro
un anno dalla entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con
essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea
Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle
nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti
di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere
fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.