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IL SISTEMA EDUCATIVO IN ITALIA
(istruzione)
Il sistema educativo e un servizio pubblico,
garantito dallo Stato nell'interesse generale, in base all'art.
34 della Costituzione "LA SCUOLA E APERTA A TUTTI"
La frequenza scolastica e obbligatoria e gratuita dai 6 ai 15
anni (art. 34, comma 2 della Costituzione: "L'istruzione inferiore
per almeno otto anni e obbligatoria e gratuita"
Il sistema educativo e dunque rivolo soprattutto ai giovani, che
devono obbligatoriamente frequentare la scuola per nove anni (dai
6 ai 15 anni); anche un adulto puo pero trarre profitto dal sistema
educativo per acquisire un titolo di studio, imparare una professione,
arricchirsi culturalmente.
ISCRIZIONE DI MINORI STRANIERI
AL SISTEMA SCOLASTICO NAZIONALE
(istruzione)
Vige l'obbligo scolastico sia per i bambini
italiani, sia per quelli stranieri (anche se non titolari di un
permesso di soggiorno). Questi hanno il diritto, ma anche il dovere
di frequentare la scuola e di partecipare alla vita della comunita
scolastica. I genitori sono tenuti ad iscrivere i loro figli a
scuola e fare in modo che essi frequentino le lezioni.
Specialmente nel primo periodo di soggiorno in Italia i minori
possono trovarsi in difficolta per la scarsa conoscenza della
lingua, per problemi di relazione con i compagni ed insegnanti,
ecc. In questo caso i genitori possono rivolgersi al direttore
o al preside della scuola, il quale potra richiedere l'ausilio
di insegnanti di sostegno o di assistenti sociali. Ultimamente,
alcune scuole hanno cominciato ad avvalersi dell'apporto di mediatori
culturali socio-educativi (scolastici), i quali facilitano l'inserimento
dei bambini stranieri nelle scuole dell'obbligo.
Gli studenti che hanno un regolare permesso di soggiorno in Italia
possono frequentare la scuola anche dopo l'obbligo scolastico,
sostenere gli esami, frequentare l'Universita.
La legge sull'immigrazione (art.34, comma 21.40/1998) afferma
che:
"La comunita scolastica accoglie le differenze linguistiche
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza, a tal fine promuove
e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attivita
interculturali comuni".
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
DI STUDIO
(istruzione)
Gli stranieri che hanno conseguito un
titolo di studio all'estero possono chiedere che questo sia riconosciuto
in Italia.
Il procedimento per ottenere il riconoscimento e complesso, differente
a secondo del titolo di studio per il quale si chiede il riconoscimento.
Il punto di partenza per il riconoscimento e la presentazione
del titolo di studio originale (conseguito nel paese di origine)
all'Ambasciata o al Consolato italiano nel paese di origine, i
quali né verificano l'autenticita ed il corrispondente livello
culturale (art. 48 regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione,
DPR 394/1999).
La procedura di riconoscimento del titolo di studio conseguito
all'estero e lunga e complessa, al punto che molti stranieri preferiscono
riprendere gli studi in Italia e conseguire un diploma italiano.
Nel mondo del lavoro, un diploma italiano viene visto con favore
poiché sottintende la conoscenza della cultura italiana nonché
una buona padronanza della lingua (orale e scritta).
FORMAZIONE PER GLI ADULTI
(istruzione)
Anche per gli adulti sono
previste possibilita di apprendimento.
La formazione per adulti era stata ideata, originariamente, per
far acquisire un titolo di studio ai lavoratori italiani (es. operai,
contadini) che da piccoli non avevano avuto la possibilita di studiare.
Oggi e uno strumento importante anche per gli stranieri.
La formazione per adulti e gestita dallo Stato o da enti privati.
E' possibile ottenere una lista delle proposte di formazione presso
i Provveditorati agli Studi, le Regioni, i Comuni e i Distretti
scolastici.
I corsi solitamente durano un anno.
In genere e possibile frequentare:
- corsi di prima alfabetizzazione,
per acquisire una cultura di quinta elementare;
- corsi di cultura, per conseguire
il diploma di scuola media inferiore, il quale attesta il termine
dell'obbligo scolastico. Questo diploma da la possibilita di
frequentare i corsi di formazione professionale organizzati
dalla Regione;
- corsi di scuola media superiore in
orario serale, per agevolare la frequenza dei lavoratori;
- corsi di specializzazione (informatica,
lingue straniere, ecc.);
- corsi di formazione professionale
gestiti dalla Regione, sono generalmente gratuiti, hanno la
durata di 1-2 anni. Sono un'importante strumento per acquisire
un mestiere utilizzabile nel mondo lavorativo.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
(istruzione)
Il sistema della formazione
professionale ha l'obiettivo di offrire a chi frequenta i corsi
una qualifica professionale utilizzabile nel mondo del lavoro. Le
qualifiche possono riguardare vari settori: commercio, servizi,
artigianato.
Il sistema e gestito dalle Regioni che elaborano un Piano
di Formazione Professionale annuale. I corsi previsti nel Piano
sono realizzati:
- Direttamente dalla Regione attraverso
i Centri di Formazione Professionale;
- Da enti di formazione privati convenzionati
con la Regione.
I corsi possono essere:
- Corsi ricorrenti: ci si iscrive tra
il 1 e il 31 Luglio di ogni anno.
- Corsi programmati: sono finanziati dall'Unione
Europea, non hanno una scadenza fissa.
La frequenza dei corsi e in genere gratuita, in alcuni casi e prevista
una indennita oraria (una piccola somma di denaro per ogni ora di
formazione). Alcuni corsi organizzati da privati possono essere
a pagamento.
Destinatari:
- Chi possiede la licenza media, il diploma
di scuola media superiore, la laurea, la laurea breve e i diplomi
universitari
- Disoccupati
- Inoccupati
- Occupati per aggiornamento e riqualificazione
professionale
- Categorie svantaggiate (ex detenuti,
portatori handicap, immigrati, disabili psichici)
I requisiti minimi di ammissione sono un buon livello di conoscenza
della lingua italiana, aver terminato la scuola dell'obbligo, aver
compiuto 15 anni.
STRANIERI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO
(assitenza sanitaria)
Tutti gli stranieri non appartenenti
all'Unione Europea presenti in Italia con regolare permesso
di soggiorno o in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
che svolgono attivita di lavoro subordinato, lavoro autonomo;
oppure sono iscritti presso i Centri per l'impiego; nonché gli
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi familiari, asilo
politico, asilo umanitario; oppure in attesa di adozione, affidamento,
acquisizione della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscrizione
al SSN (Sistema Sanitario Nazionale).
Con l'iscrizione al SSN i cittadini stranieri acquisiscono, in
ambito sanitario, gli stessi diritti e doveri riconosciuti ai
cittadini italiani. L'assistenza sanitaria e garantita al titolare
del permesso di soggiorno e ai familiari a suo carico.
L'iscrizione si effettua presso la ASL (Azienda
Sanitaria Locale) di residenza o dimora e termina alla
scadenza del permesso di soggiorno.
Gli stranieri che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al SSN,
(permesso di soggiorno per studio, turismo, residenza elettiva,
motivi religiosi, affari, missione ecc.) devono assicurarsi contro
il rischio di malattie, infortunio e tutela della maternita attraverso
una polizza assicurativa privata valida in Italia, oppure con
l'iscrizione volontaria al SSN, in quest'ultimo caso l'assistenza
e garantita anche i figli a carico. Questa iscrizione ha una validita
annuale e va rinnovata.
STRANIERI
IRREGOLARI
(assistenza sanitaria)
A tutti gli stranieri,
anche se non in regola con il permesso di soggiorno, temporaneamente
presenti nel territorio italiano, viene garantita l'assistenza ospedaliera
per i casi d'emergenza e le cure ambulatoriali essenziali (anche
continuative) per malattia ed infortunio.
Viene, inoltre, garantita:
- la tutela della gravidanza e della maternita;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni e gli interventi di
profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura
delle malattie infettive.
Se gli stranieri sono indigenti le prestazioni
sono assicurate senza costi a loro carico, ad eccezione di quelle
per le quali e previsto il pagamento del ticket. L'indigenza deve
essere dichiarata compilando l'apposito modulo.
Gli stranieri irregolari per poter usufruire delle prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale devono registrarsi attraverso
un codice regionale identificativo denominato S.T.P. (Straniero
Temporaneamente Presente), valido su tutto il territorio nazionale.
Tale codice e anonimo e puo essere usato solo a scopo sanitario.
Gli stranieri irregolari o clandestini, possono accedere alle
strutture sanitarie senza che cio comporti la loro segnalazione
alla polizia. Fanno eccezione i casi nei quali sono presenti elementi
atti ad ipotizzare un reato, in tal caso i medici sono tenuti
a trasmettere una relazione scritta agli uffici competenti.
VISTO D'INGRESSO E PERMESSO
DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE
(assistenza sanitaria)
Chi voglia venire in Italia
per essere curato deve prima ottenere un visto d'ingresso e un permesso
di soggiorno per cure mediche.
Per ottenerlo occorre:
- una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta (pubblica o privata accreditata) che attesti
la tipologia di cura e la sua presumibile durata;
- il versamento a favore della struttura
sanitaria prescelta, di un deposito cauzionale pari al 30% del
costo complessivo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
- la documentazione comprovante la disponibilita
per il vitto e l'alloggio al di fuori dalla struttura sanitaria
e per il rimpatrio dell'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
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