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CORTE COSTITUZIONALE: L’ASSEGNO DI INVALIDITà VA CONCESSO ANCHE AI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO La Corte Costituzionale con la sentenza 186/2010 è
tornata ad esprimersi sull’articolo 80 della Legge Finanziaria del 2001
stabilendo che concedere l’assegno di invalidità solo ai cittadini
titolari di Carta di Soggiorno è discriminatorio. L’art.
80 delle legge 388/2000 prevede che l’assegno di invalidità possa
essere concesso solo ai cittadini extracomunitari titolari di Carta di
Soggiorno ( ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo). La Corte Costituzionale con la sentenza 186/2010 ha
nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo
articolo. Secondo la Consulta, infatti, la disposizione che subordina il beneficio della prestazione assistenziale – in questo caso l’assegno di invalidità - alla titolarità della Carta di Soggiorno e dunque alla presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introdurrebbe un ulteriore requisito atto a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l'interpretazione che di essi e' stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Da qui la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, alla stregua dei principi già affermati dalla Corte. Corte Costituzionale sent. 186_2010 Assegno di invalidità con permesso di soggiorno Articoli correlati Tribunale di Firenze: per l’assegno di invalidità civile basta il permesso di soggiorno Corte costituzionale: illegittimo vietare l’indennità di accompagno per mancanza carta di soggiorno
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