Dichiarato
illegittimo l'articolo 80 della legge 338 del 2000
Sull'assegno di invaliditā non possono esserci disparitā di trattamento
tra cittadini e stranieri che soggiornano regolarmente in Italia. Perchč non e'
una erogazione destinata ad un minor reddito legato alle condizioni soggettive
ma punta a fornire un minimo di sostentamento finalizzato ad assicurare la
sopravvivenza. E perchč e' uno dei trattamenti previdenziali che costituiscono
diritti soggettivi.
Parola della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 80
della legge 338 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della
titolaritā della carta di soggiorno la concessione dell' assegno mensile agli
stranieri regolari. Nel febbraio 2009 la Corte di Appello di Torino aveva sollevato la
questione, prendendo spunto dal caso di una donna romena, munita del permesso
di soggiorno e iscritta nelle liste speciali di collocamento dal 2005, alla
quale l' assegno di invaliditā era stato negato perchč non aveva la carta di
soggiorno. Il tribunale aveva accolto la richiesta solo a partire dal 1 gennaio
2007, data di ingresso della Romania nella Unione europea, ma non per il
periodo precedente. La donna ha fatto ricorso sostenendo che la sentenza
contrastava con la
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in particolare con
l' articolo 14 che vieta trattamenti discriminatori. L' Inps e la Presidenza del
Consiglio si sono costituiti nel giudizio davanti alla Consulta, chiedendo che
la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata. E la Consulta ha accolto le
ragioni del ricorso. Non solo. Ricordando di essersi espressa nella stessa
direzione anche in tema di indennitā di accompagnamento e di pensione di
inabilitā, ha spiegato che la disparitā di trattamento comporta la violazione
dell' articolo 117 della Costituzione in riferimento alle previsioni della
Convenzione dei diritti dell' Uomo. La
Corte ha ribadito che una volta che il diritto a soggiornare
in modo non episodico e di breve durata non sia in discussione ''non si possono
discriminare gli stranieri , stabilendo nei loro confronti, particolari
limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona,
riconosciuti invece ai cittadini ''.
Scarica la sentenza: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/sent-corte-cost-187-2010.html