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DISABILITÀ, DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2011 Fonte SuperAbile INAIL(20
dicembre 2011) Disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Guida alle
agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata a novembre 2011.
Tra le novità introdotte, la detrazione per l'acquisto del cane guida: sparisce
l'importo massimo di 18mila euro e può essere utilizzata, a scelta del
contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo ROMA - Poche novità, restano
le certezze: pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Guida alle agevolazioni fiscali per le
persone disabili, aggiornata a novembre 2011. Detrazioni
fiscali immutate per figli a carico, acquisto di veicoli utili alla mobilità e
di ausili tecnologici, ma anche detrazioni immutate per tutto ciò che attiene
l'abbattimento delle barriere architettoniche, le spese sanitarie e
l'assistenza personale. Una la novità introdotta: quella sulla detrazione per
l'acquisto del cane guida. Sparisce l'importo massimo di 18mila euro (Guida,
giugno 2010) e la detrazione può essere utilizzata, a scelta del contribuente,
in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo. Nel dettaglio, la Guida 2011 specifica che "la detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita
dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto
(circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 238/2000). La detrazione è fruibile
dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico
e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in
quattro quote annuali di pari importo". Rispetto al 2010, la differenza è
sostanziale: "La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può
essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano
anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del
non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il
non vedente risulta fiscalmente a carico". La detrazione dunque non solo
si svincola da un "limite massimo" ma, benché spetti una sola volta
in un periodo di quattro anni come già sancito nella Guida 2010, può essere
ripartita in quattro rate annuali. Immutato invece il quadro delle agevolazioni fiscali generali.
Le agevolazioni per i figli a carico con disabilità restano fisse a 1.120 euro
se il bambino ha un'età inferiore a 3 anni e a 1.020 se il bambino ha invece
un'età superiore. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200
euro per ciascun figlio a partire dal primo, sia nella Guida 2010 che in quella
2011, e in ogni caso sono concesse sempre in funzione del reddito totale che
non può superare i 95mila euro. Quadro analogo al 2010 per le agevolazioni
auto: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto,
l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta
di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sugli ausili tecnologici e i sussidi
tecnici e informatici, il quadro è immutato: resta la possibilità di detrarre
dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici,
resta l'Iva agevolata al 4%, resta la possibilità di detrarre le spese di
acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i
non vedenti e anche la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese
sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. In merito
all'abbattimento delle barriere architettoniche, è sempre possibile godere
della detrazione di imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre
2012, mentre per le spese sanitarie resta immutata la possibilità di dedurre
dal reddito complessivo l'intero importo delle spese. Infine, si conferma anche
il 2011 la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri
contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli
addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, nonché la
possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti
all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a
2.100 euro, a condizione però che il reddito del contribuente non sia superiore
a 40mila euro. (eb)
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